Art. 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione scolastica).

      1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di politiche scolastiche e di programmazione economica e finanziaria. In particolare, al consiglio dell'istituzione scolastica spetta:

          a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;

          b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

          c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

          d) approvare i documenti contabili fondamentali; su tali documenti gli studenti minorenni partecipano alla discussione senza diritto di voto.

      2. Il consiglio dell'istituzione scolastica nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione scolastica.

 

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